PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Consiglio di sicurezza nazionale).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio di sicurezza nazionale.
      2. Il Consiglio di sicurezza nazionale è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, ed è composto da otto membri permanenti, di seguito indicati:

          a) il Presidente del Consiglio dei ministri;

          b) il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede in caso di impedimento o di delega specifica da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

          c) il Ministro degli affari esteri;

          d) il Ministro dell'interno;

          e) il Ministro della difesa;

          f) il Segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza;

          g) il Capo di stato maggiore della Difesa;

          h) l'assistente speciale del Presidente del Consiglio dei ministri per il Consiglio di sicurezza nazionale, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del Consiglio di sicurezza nazionale i Ministri, i Direttori dei Servizi di informazione e sicurezza, i Capi di stato maggiore delle Forze armate, i Capi delle Forze di polizia e qualsiasi altra autorità civile o militare, compresi esperti in materia di sicurezza e politica militare, ritenuti

 

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utili alla trattazione di determinate materie od oggetti.
      4. L'ordinamento e l'organizzazione del Consiglio di sicurezza nazionale sono stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.
(Competenze).

      1. Il Consiglio di sicurezza nazionale ha il compito di consigliare e assistere, con parere non vincolante, il Presidente del Consiglio dei ministri nell'adozione di decisioni e atti specifici riguardanti gli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna utili alla tutela della sicurezza dello Stato e degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali nonché dei cittadini e dei loro beni in Italia e all'estero.
      2. Il Consiglio di sicurezza nazionale si riunisce in tutti i casi di richiesta di missioni operative all'estero per le unità speciali delle Forze armate.
      3. Gli atti del Consiglio di sicurezza nazionale sono tutelati dalle disposizioni vigenti in materia di segreto di Stato, salvo che il Consiglio stesso non disponga diversamente, deliberando a maggioranza di sei membri permanenti su otto.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Le spese relative ai compiti istituzionali e alle attività del Consiglio di sicurezza nazionale sono iscritte in un'apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», quali fondi riservati, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del

 

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Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e la rendicontazione delle spese riservate nonché per le modalità e i tempi di documentazione delle stesse.